Nome, sede e scopi
Art. 1
Nome - Sotto la denominazione «ch-media Association indépendante des journalistes suisses» / «ch-media Unabhängiger Verband der Schweizer Journalisten» / «ch-media Associazione indipendente dei giornalisti svizzeri» / «ch-media» è costituita un'associazione professionale retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dai presenti statuti.

Art. 2
Sede - La sede dell'Associazione è fissata presso il domicilio dell'amministratore.

Art. 3
Scopi - Gli scopi dell'Associazione sono: preservare la libertà, l'indipendenza e la dignità della stampa in generale; difendere gli interessi professionali dei suoi membri; mantenere buone relazioni tra colleghi; assistere i propri membri e l'insieme della professione nella ricerca di miglioramenti della situazione materiale, sociale e professionale; favorire lo sviluppo della formazione professionale.

Membri
Art. 4
Definizione - L'Associazione considera giornalista ogni persona che partecipa in misura professionalmente determinante all'informazione del pubblico, mediante l'uso di mezzi e tecniche cui può accedere liberamente.
Non possono farne parte a pieno diritto i pubblicitari, gli addetti alle pubbliche relazioni, gli addetti stampa o simili, che dispongono di proprie organizzazioni professionali, né le persone che si dedicano alla diffusione di informazioni in un ambito troppo ristretto o con uno scopo commerciale.
Sono pure considerati giornalisti i collaboratori della radio e della televisione e di altri media elettronici che corrispondono alla definizione del primo paragrafo del presente articolo, secondo le norme definite dal regolamento.

Art. 5
Categorie - I membri ch-media sono ripartiti secondo le seguenti categorie:

a) Membri attivi
1. Iscritti al Registro professionale
I giornalisti che si occupano professionalmente e principalmente dell'informazione pubblica da almeno due anni. Sono iscritti al Registro professionale dell'Associazione.

2. Non iscritti al Registro professionale
I giornalisti la cui attività professionale non costituisce la principale fonte di reddito.

b) Membri associati o passivi
Le persone la cui attività giornalistica lucrativa rappresenta un lavoro accessorio e che desiderano sostenere l'azione dell'Associazione.

c) Membri candidati o in formazione
Le persone che si trovano in periodo di formazione professionale.

d) Membri d'onore
L'assemblea generale può accordare questo titolo, in particolare su proposta del Comitato, ai giornalisti membri che si sono distinti sia per aver reso servizi di grande valore all'Associazione, sia per la qualità delle prestazioni fornite durante la loro attività professionale.

Ammissione
Art. 6
Procedura - L'ammissione dei membri nelle diverse categorie è fissata dal regolamento sulla procedura di ammissione all'Associazione.
Il Comitato valuta liberamente se le condizioni stabilite sono rispettate, con riserva di un eventuale ricorso nelle forme previste dallo stesso regolamento.

Sanzioni
Art. 7
Il Comitato può infliggere un avvertimento o un ammonimento ai membri che dovessero venir meno alle regole professionali.
L'Assemblea generale può decretare l'esclusione di un membro che ha gravemente danneggiato gli interessi dell'Associazione e della professione; l'esclusione deve essere votata dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

Organizzazione
Art. 8
Organi - Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale
b) il Comitato
c) i revisori dei conti

Sezioni regionali
Su proposta del Comitato, l'assemblea generale può decidere la creazione di sezioni regionali. L'organizzazione e le competenze di tali sezioni sono stabilite da uno specifico regolamento proposto dal Comitato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

Assemblea generale
Art. 9
Convocazione - L'Assemblea generale si riunisce nel luogo deciso dal Comitato. Deve svolgersi durante il primo semestre di ogni anno.
L'ordine del giorno comprende il rappporto del Comitato, i conti, il rapporto dei revisori, le nomine statutarie.
L'Assemblea generale viene convocata con un preavviso di almeno 15 giorni. L'ordine del giorno e il verbale della precedente Assemblea generale sono allegati alla convocazione fatta per iscritto e indirizzata personalmente ad ogni membro. Il verbale dell'assemblea precedente può essere publicato nel giornale dell'Associazione.
Le proposte di modifica degli statuti devono essere trasmesse ai membri con la convocazione.

Art. 10
Competenze - L'Assemblea generale ha il diritto inalienabile di:
1. adottare e modificare gli statuti e i regolamenti;
2. eleggere il presidente, il Comitato e i revisori dei conti;
3. designare il presidente d'onore;
4. fissare la tassa annua;
5. decretare l'esclusione di un membro conformemente al l'art. 7
href="http://localhost/. approvare la gestione, il conto perdite e profitti e il bilancio;
7. dare scarico al Comitato e ai revisori dei conti;
8. discutere dell'attività dell'Associazione e dei problemi professionali;
9. prendere tutte le decisioni che le sono attribuite dalla legge e dagli statuti.

Assemblea generale straordinaria
Art. 11
Convocazione - Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:
1. su decisione dell'Assemblea generale;
2. su decisione del Comitato;
3. su richiesta scritta indirizzata al Comitato da parte di almeno un decimo dei membri attivi
iscritti al registro professionale;
4. su richiesta dei revisori dei conti.

Art. 12
Partecipazione - I membri sono tenuti a partecipare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie.
I membri RP devono giustificare per iscritto la loro assenza.

Art. 13
Diritto di voto - Di regola, tutti i membri dell'Associazione hanno diritto di voto.
Tale diritto è tuttavia limitato ai soli membri RP quando si tratta di:
a) accettare nuovi membri RP in seno all'Associazione;
b) trattare questioni professionali che concernono direttamente ed esclusivamente i membri RP.

L'Assemblea generale decide a maggioranza dei membri presenti. Qualsiasi rappresentanza di membri assenti è esclusa. Le decisioni vengono prese per alzata di mano; se almeno un quinto dei membri presenti ne fa richiesta, il voto avviene a scrutinio segreto.

Comitato
Art. 14
Composizione - Il Comitato è composto da 3 a 11 membri iscritti al Registro professionale ed è eletto per due anni. Può includere un rappresentante di una delle altre categorie di membri.
Il Comitato si organizza liberamente per esercitare la sua attività.

Art. 15
Competenze - Il Comitato, che rappresenta l'Associazione:

a) vigila affinchè vengano rispettati gli statuti, i regolamenti e i principi di base dell'Associazione;
b) presenta all'Assemblea generale un rapporto annuale sulla sua attività;
c) presenta i conti dell'esercizio precedente;
d) esegue le decisioni dell'Assemblea generale, informa e consiglia i membri che ne fanno richiesta nell'ambito delle loro preoccupazioni professionali;
e) ammette i nuovi membri secondo le modalità previste dall'art. href="http://localhost/;
f) può pronunciare la radiazione dei membri che non hanno pagato la tassa sociale, o adottare ogni altra sanzione amministrativa in uguale materia;
g) designa l'amministratore.

Rappresentanza
Art. 16
L'Associazione è validamente rappresentata verso terzi dalla firma collettiva a due del presidente e del segretario o di un altro membro del Comitato.

Amministratore
Art. 17
Funzioni - L'amministratore ha il compito di assistere il Comitato nel suo lavoro, di consigliarlo per il rispetto delle leggi, degli statuti e dei regolamenti dell'Associazione.
Egli può rappresentare l'Associazione davanti ad organismi ufficiali e a terzi, su mandato del Comitato.

Revisori dei conti
Art. 18
Elezione, funzioni - I revisori dei conti sono nominati per un periodo di due anni dall'Assemblea generale. Sono rieleggibili.
Sottopongono all'Assemblea un rapporto scritto sulla gestione, sui conti e sul bilancio presentati dal Comitato.

Tassa sociale
Art. 19
Determinazione - La tassa sociale è fissata dall'Assemblea generale e viene riscossa nei primi 30 giorni dell'esercizio, con riserva delle sanzioni previste dall'art. 15 lettera f.
Il presidente d'onore e i membri d'onore ne sono esenti.
I membri che hanno più di 65 anni pagano la metà della tassa annuale.

Dimissioni
Art. 20
Le dimissioni devono essere inoltrate con lettera raccomandata, per la fine dell'esercizio in corso, tre mesi prima della fine dell'esercizio annuale corrispondente all'anno civile.

Scioglimento dell'Associazione
Art. 21
Modalità - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente da un'Assemblea regolarmente convocata alla quale partecipano almeno i due terzi dei membri iscritti al Registro professionale e con una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
Se tali condizioni non sono soddisfatte, viene convocata una seconda Assemblea: la decisione viene presa dalla maggioranza dei membri presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione viene ripartito secondo la decisione dell'Assemblea generale, sotto la vigilanza del collegio dei membri d'onore.

Fa stato il testo francese.

I presenti statuti, che sostituiscono tutti i testi precedenti, sono stati approvati dall'Assemblea generale il 17 giugno 2005 a Lugano.