Possono far parte dell'AJI (ch-media) tutti coloro che partecipano professionalmente e in modo significativo all'informazione del pubblico tramite mezzi e tecniche liberamente accessibili.

L'art. 4 dello Statuto è determinante per la valutazione della qualifica del giornalista professionista o del candidato.

Il Comitato è l'unico competente per determinarlo (art.15 lett. e dello Statuto).

 

Art. 1 - Categorie dei membri

L'AJI (ch-media) ha le seguenti categorie di membri:

  1. Membri attivi
    1. iscritti al registro professionale (membri RP);
    2. non iscritti al registro professionale (membri attivi non RP)
  2. Membri associati o passivi
  3. Membri candidati o praticanti
  4. Membri d'onore

Questo regolamento concerne solo le categorie a, b e c sopra menzionate. La categoria di membri d'onore è regolata dall'art. 5 dello Statuto.

 

Art. 2 - Disposizioni generali

Tutti i candidati devono indirizzare al Comitato di ch-media, al suo presidente o al segretario una richiesta scritta con i seguenti documenti e informazioni:

  1. Il formulario «Richiesta d’ammissione» - disponibile presso il segretariato di ch-media oppure scaricabile dal sito internet dell’associazione ch-media.ch - debitamente compilato in modo completo.

  2. Il curriculum completo (formazione scolastica e professionale, certificati e diplomi, principali impieghi occupati, attuale datore di lavoro).

  3. Un dossier che rappresenti le attività giornalistiche esercitate nel corso degli ultimi due anni; oppure solo degli ultimi due mesi per i membri Attivi RP provenienti da altre federazioni riconosciute, per i quali è necessario allegare al dossier l’attuale tessera-stampa.
    - per la stampa cartacea necessitano alcuni giornali e ritagli di articoli pubblicati;
    - per gli altri media la lista degli incarichi e il piano di lavoro delle emissioni o produzioni alle quali ha contribuito il candidato.

  4. Una fotografia recente del candidato in formato passaporto (digitalizzata o stampata)

 

Art. 3 - Procedura di ammissione / opposizione

Ogni candidatura è sottomessa al Comitato dal presidente o dal segretario; la decisione è del Comitato conformemente all'art. 6 dello Statuto. Ogni candidatura deve inoltre essere comunicata a tutti i membri dell'Associazione che possono far notare al Comitato, entro dieci giorni dopo esserne stati informati, se vi sono motivi di opposizione. Le candidature possono essere diffuse ai membri per mezzo della pubblicazione sul Giornale dell’Associazione.

Se vi sono opposizioni il Comitato deve sottomettere il caso all'assemblea generale. L'opposizione è confermata se viene accettata dalla maggioranza dei membri presenti.

Il candidato ammesso dal Comitato e che è oggetto di opposizione viene considerato come membro a titolo provvisorio fino alla decisione dell'assemblea generale.

 

Art. 4 - Membri attivi RP e candidati RP (praticanti)

I candidati all'iscrizione al registro professionale dell'Associazione devono giustificare di aver acquisito una formazione professionale sufficiente e che esercitano la professione da almeno due anni.

I candidati-praticanti (stagiaires) al termine della loro formazione di almeno due anni presso una redazione, devono far valere per iscritto, presso il Segretariato o il Comitato, il loro diritto all’iscrizione al RP.

Per essere ammessi al registro professionale RP i candidati devono giustificare che la maggioranza (almeno 50%) del proprio reddito provenga dalla loro attività di natura puramente giornalistica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Il Comitato gode a questo riguardo di un largo potere d'apprezzamento congiuntamente con l'amministratore. All'occorrenza l'amministratore è abilitato a procedere a verifiche secondo l'art. 2 del presente regolamento.

 

Membri attivi non iscritti al registro professionale

Valgono le stesse regole ad eccezione della richiesta dei redditi. I candidati devono tuttavia dimostrare che la loro attività giornalistica si sviluppi regolarmente nel tempo e che essa raggiunga un livello di qualità professionale sufficiente.

 

Membri associati (passivi)

I candidati devono dimostrare il loro interesse per l'informazione pubblica in generale, per l'Associazione e in particolare per gli obiettivi che questa si è prefissa.

Il Comitato è abilitato a giudicare se queste condizioni sono sufficienti.

 

Art. 5 - Esclusione e cancellazione

L'esclusione di un membro è pronunciata dall'assemblea generale su richiesta del Comitato; è necessaria la maggioranza di 2/3 dei membri presenti; solamente i membri RP possono pronunciarsi in questo senso. L'esclusione non può giustificarsi se non in casi gravi di errori o negligenza professionale che possono compromettere la credibilità o gli interessi dell'Associazione.

Il Comitato può pronunciare la cancellazione dei membri che da due anni non sono in regola con la loro quota associativa (art. 15 lett. a dello Statuto).

 

Art. 6 - Arbitraggio

L'Assemblea generale delibera ogni controversia proveniente in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, e in ultima istanza per arbitraggio una volta ascoltate tutte le parti. Ogni litigante sceglie un arbitro a meno che essi non convengano per un arbitro unico. Se sono nominati due arbitri, essi a loro volta ne eleggeranno un terzo che presiederà il Tribunale arbitrale. Quest'ultimo si rifarà alle norme del Concordato svizzero sull'arbitraggio (diritto ed equità). Sotto riserva di ricorso al Tribunale federale, che delibererà sulla controversia senza appello.

Il Comitato in funzione è responsabile della sua applicazione ai sensi dell'art. 15 lett. a dello Statuto.

 

Il Comitato di ch-media

Lugano, 17 giugno 2005