Regolamento d’utilizzazione del Fondo di solidarietà di ch-media

 

  1. Premessa

1.1 ch-media ha creato - a favore dei suoi membri RP - un Fondo di solidarietà (d’ora in avanti denominato Fondo) destinato ad essere utilizzato nei casi definiti nel presente regolamento.

1.2 Il Fondo è alimentato dai contributi dei membri RP di ch-media (metà della quota d’ammissione) come statuito dell’Assemblea generale, e da eventuali donazioni.

 

  1. Regole d’intervento

2.1 Il Fondo può essere utilizzato unicamente nei casi di certificata grave difficoltà materiale, dopo che il richiedente ha esaurito i diritti agli aiuti delle istituzioni sociali (in particolare le assicurazioni).

2.2 Il Fondo può essere utilizzato per esempio nei casi seguenti (la lista non è esaustiva):

  • Disoccupazione prolungata
  • Malattia grave che porta alla perdita del reddito professionale
  • Contributo per l’assistenza giuridica nel caso di controversie professionali

2.3  Il Comitato di ch-media decide se attingere al Fondo esaminando puntualmente i differenti casi. Gestisce gli importi e il capitale e rende conto alla Commissione di controllo.

 

  1. Formazione e gestione del Fondo

3.1 Il Fondo è inizialmente costituito da una contribuzione unica decisa dall’Assemblea generale (concerne solo i membri RP). L’entità del contributo iniziale non può superare il montante totale di un anno di tassa di associazione. Gli interessi vanno ad aggiungersi al capitale.

3.2 In accordo con la Commissione di controllo, il Comitato può proporre all’Assemblea generale di rialimentare il Fondo per mezzo di altri contributi unici.

3.3 I nuovi membri RP ammessi a ch-media partecipano al finanziamento del Fondo con il contributo unico stabilito dall’Assemblea. Potranno beneficiare del Fondo solo dopo sei mesi dalla loro ammissione.

 

  1. Utilizzo del Fondo

4.1. Il Comitato nazionale di ch-media è il solo autorizzato all’utilizzo del Fondo. Il Fondo non è da considerare una assicurazione. I membri RP che hanno contribuito alla formazione del Fondo non hanno diritto automatico a beneficiarne.

4.2 Ogni intervento non deve in linea di principio superare i 1’000 franchi totali per caso. Eccezioni non sono ammesse se non con il pieno consenso della Commissione di controllo.

 

  1. Commissione di controllo

5.1 L’Assemblea generale nomina una Commissione di controllo formata da 3 membri, designati al di fuori del Comitato, che è incaricata di controllare la gestione e l’utilizzazione del Fondo. Questa commissione rende conto direttamente all’assemblea generale ordinaria annuale.

5.2 La Commissione sarà preventivamente informata dal Comitato su ciascuna richiesta d’intervento. Non può opporsi alle decisioni del Comitato se non nel caso lo stesso oltrepassi il limite d’intervento di 1'000 franchi per caso.

5.3 La Commissione si organizza autonomamente (presidente, segretario, ecc.)

 

  1. Arbitraggio

6.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione di questo Regolamento sarà risolta senza appello dall’Amministratore di ch-media, dopo aver sentito le parti.

6.2 Vengono applicate le regole del Concordato sull’arbitrato svizzero. È possibile ricorrere al Tribunale federale.

 

Il Comitato di ch-media