Si può, in un commento, scrivere che un membro dell‘Esecutivo era la causa di un «ambientaccio» in Municipio? E ciò senza interpellarlo prima della pubblicazione? Si può. Il Consiglio della stampa ha respinto un reclamo contro la Berner Zeitung.

In un Comune del Cantone di Berna, alla fine di novembre 2012, c’erano state le elezioni comunali. Sotto il titolo «Aperta la strada a un nuovo inizio», la Berner Zeitung ha pubblicato un commento in cui si diceva che in passato l’attività del Municipio era stata complicata dalle indiscrezioni lasciate filtrare all’esterno da un municipale (citato con nome e cognome) che aveva in tal modo determinato «un ambientaccio» («schlechte Stimmung»). La persona citata si è rivolta al Consiglio della stampa per denunciare una violazione, da parte del giornale, del dovere di rispetto della verità e dell’impegno di interpellare l’interessato prima della pubblicazione.

Il Consiglio della stampa ha respinto il reclamo. Intanto, il commento non contiene affermazioni contrarie al vero. La formulazione à abbastanza vaga e lo stesso reclamante ammette di poter essere criticato. Quanto al diritto di essere ascoltato prima della pubblicazione, la critica mossa al municipale – di creare «un ambientaccio» attorno all’Esecutivo – non pare al Consiglio di tale gravità da esigere l’osservanza stretta della prescrizione.

Un politico rimproveri di questo tipo deve saperli tollerare. Neppure il fatto che il municipale sia stato all’origine di indiscrezioni equivale ad accusarlo di un reato (semmai, di una mancanza di collegialità) o di comportamento in qualche modo sleale. Solo se la Berner Zeitung l’avesse accusato di violazione del segreto d’ufficio, egli avrebbe avuto il diritto di essere interpellato prima della pubblicazione.

Consiglio della stampa